Portabilità Rinegoziazione Mutuo

CHIARIMENTI PORTABILITA'

A partire dal 2 febbraio 2007, il cliente di un istituto finanziario, di una banca o di un ente previdenziale ha la possibilità di trasferire il contratto di mutuo ad altra banca, senza spese, anche con scrittura privata e senza perdere i benefici fiscali per la prima casa ...

Chiarimenti Portabilità Mutuo

CHIARIMENTI PORTABILITA' MUTUO

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 02 aprile 2007 la legge del 2 aprile 2007 n. 40, entrata in vigore il 3 aprile 2007, che ha convertito con modificazioni il testo del decreto legge del 31 gennaio 2007 n. 7 recante “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”, all’art. 8 rubricato “Portabilità del mutuo; surrogazione”, precisa che a partire dal 2 febbraio 2007, il cliente di un istituto finanziario, di una banca o di un ente previdenziale ha la possibilità di trasferire il contratto di mutuo ad altra banca, senza spese, anche con scrittura privata e senza perdere i benefici fiscali per la prima casa. Inoltre il medesimo articolo statuisce che il mutuante surrogato (l’istituto bancario subentrante) succede al mutuatario surrogante in tutte le “garanzie accessorie, personali e reali al credito surrogato”. Tale successione esclude la necessità che debbano essere sopportate dal consumatore le spese di cancellazione dell’ipoteca precedentemente iscritta.

Inoltre è stata emanata la Circolare n. 9 del 21 giugno 2007 dell’Agenzia del Territorio, con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti sul concetto di portabilità del mutuo. Nella detta Circolare si precisa che a tale istituto si applica l’art. 1202 del Codice Civile nonché l’art. 2843, statuendo che per la trasmissione dell’ipoteca per surrogazione risulta necessaria l’annotazione a margine dell’iscrizione dell’ipoteca. Tale annotazione viene considerata “elemento integrativo necessario ed indispensabile per il perfezionamento del trasferimento della garanzia ipotecaria a favore del terzo surrogato” (crf. Cass. Civ., 21 marzo 2003, n. 4137).

Viene inoltre fornita un’interpretazione dell’espressione “senza formalità” di cui al comma n. 2 dell’art. 8 da intendersi come formalità eseguibili d’ufficio a seguito della presentazione di apposita domanda e di un idoneo titolo, nonché dei requisiti del titolo da presentare al conservatore (atto pubblico o scrittura privata autenticata) e sul trattamento tributario applicabile in sede di esecuzione delle formalità dell’annotazione.